Art. 5.
(Distretti agroenergetici).

      1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.
      2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da una interrelazione e interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.
      3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti agroenergetici di cui ai commi 1 e 2.